Ad iniziativa di un gruppo di pazienti affetti da Sclerosi Sistemica e di un gruppo di medici e ricercatori che si occupano di questo tipo di patologie, si è costituita in Firenze una associazione denominata “ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO DELLA SCLEROSI SISTEMICA E MALATTIE FIBROSANTI – ODV“, d’ora in poi solo associazione.
L’Associazione potrà usare anche la denominazione abbreviata di “ASSMaF ODV“. L’ASSMaF ODV opera ai sensi del Codice Civile, del Dlgs 117/2017 (Codice del terzo settore) e sue successive modifiche. L’ASSMaF ODV ha carattere apolitico e aconfessionale, non ha scopi di lucro nè è collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro e garantisce l’assoluta gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti. L’esistenza dell’Associazione non è limitata nel tempo. L’ASSMaF ODV si basa sulla democraticità della struttura. Le cariche associative sono elettive e gratuite. Asssociati, patrimonio, bilanci e cariche sono regolati dai successivi articoli statutari.
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
Partendo dalla consapevolezza che questo tipo di patologie causa modificazioni progressive e irreversibili a carico dei diversi organi e sistemi, con conseguente riduzione delle normali capacità lavorative, fino alla perdita dell’autosufficienza, e che i problemi che ne conseguono per i pazienti e per le loro famiglie sono talvolta di estrema gravità, l’Associazione, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si propone di:
AI fine di realizzare i propri scopi associativi l’Associazione potrà:
il tutto, anche con aggiunta di richiami normativi in materia. L’Associazione realizzerà tali scopi svolgendo qualsiasi attività ritenuta utile o necessaria, comprese tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie, purchè compatibile con lo statuto e con le finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale che l’Associazione persegue, nel rispetto della normativa vigente. L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Orqano di amministrazione. L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Il versamento della quota associativa ha validità annuale. L’ammontare della quota associativa e la relativa modalità di pagamento vengono fissati di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. II Consiglio Direttivo predispone e presenta all’Assemblea Generale il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell’esercizio successivo e ne dà una relazione scritta. [ bilanci, prima della loro approvazione, quando e se richiesto dalla normativa vigente, sono esaminati dai Revisori dei Conti che ne riferiscono all’Assemblea. Il bilancio deve essere inoltre compilato con chiarezza e precisione, utilizzando principi e raccomandazioni contabili specifici per gli enti no profit.
Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
L’Associazione ha la propria sede legale in Firenze all’indirizzo risultante all’Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede legale all’interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.
Si distinguono associati: ordinari, sostenitori, onorari.
Sono associati ordinari i pazienti, i loro famigliari e tutti coloro che intendono partecipare e contribuire alla vita della Associazione per il perseguimento degli scopi di cui all’art. 2 (operatori ed altre persone interessate) purchè collaborino ai programmi dell’Associazione.
Sono associati sostenitori tutti coloro che vorranno offrire il loro contributo economico a sostegno delle iniziative dell’Associazione.
Sono associati onorari persone nominate dal Consiglio Direttivo e distintesi per i loro meriti scientifici o sociali. L’associato onorario ha diritto a tutti i benefici ed è soggetto a tutti i doveri previsti per gli associati ordinari. Può essere invitato, in casi particolari, a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Deve compilare una scheda contenente i dati anagrafici.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:
– l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
L’Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
L’Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Tutti gli associati sono tenuti al versamento della quota sociale (ad esclusione degli associati onorari), all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Tutti gli associati maggiori di età, in regola con il pagamento della quota annua associativa, hanno pari diritto ad eleggere ed essere eletti negli organi associativi, a partecipare alla vita associativa ed a stabilire la struttura e gli indirizzi della stessa mediante il voto espresso in assemblea, ad esaminare i libri associativi con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente dell’Associazione ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L’elenco degli associati sarà sempre visionabile presso la sede associativa. Le prestazioni fornite dagli associati sono a carattere gratuito, tuttavia gli stessi possono ricevere il rimborso delle spese sostenute per conto dell’Associazione secondo quanto previsto dal Codice del terzo settore.
La qualità di associato si perde: per decesso; in seguito a dimissioni comunicate per iscritto, per mancato pagamento della quota associativa, per grave inadempienza allo Statuto o per altri motivi gravi e dopo ultimatum non seguito da ammenda. II membro interessato è preventivamente chiamato a dare le sue motivazioni e può appellarsi all’Assemblea Generale nel termine di 30 giorni dal ricevimento della delibera motivata di esclusione.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Organi della Associazione sono:
Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
A) ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea Generale è composta da tutti coloro che hanno dato l’adesione all’Associazione e sono in regola col pagamento delle quote.
Sono di competenza dell’Assemblea le seguenti deliberazioni:
a) nomina e revoca dei membri elettivi del Consiglio Direttivo;
b) approvazione del bilancio consuntivo d’esercizio e del bilancio preventivo per l’esercizio successivo; a tal fine, ad essa, vengono sottoposti i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo, unitamente alla relativa relazione, concernente anche l’attività svolta dall’Associazione nell’ultimo esercizio, nonché, quando e se previsto dalla normativa vigente, la relazione dei revisori dei Conti;
c) scioglimento, fusione, scissione, trasformazione dell’Associazione e nomina liquidatore;
d) modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
e) eventuale esclusione di uno o più associati;
f) responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
g) eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) indirizzo programmatico per la gestione dell’Associazione;
i) altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è convocata, in via ordinaria, una volta all’anno entro il 30 aprile, ed in via straordinaria, tutte le volte che il Consiglio lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati. La convocazione verrà fatta con invito personale mediante lettera raccomandata, A.R. o a mezzo di qualsiasi strumento equivalente, avente valore legale, almeno 8 giorni prima dell’adunanza e deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Le assemblee possono essere svolte anche in teleconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il modo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In particolare è necessario che:
– sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare Io svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
– vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
– Per le assemblee possono essere rilasciate deleghe (non più di 3 a persona, le deleghe potranno essere inviate anche tramite e-mail). Ogni associato ha un voto. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea Generale tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua associativa. II Presidente dell’Assemblea designa un Segretario della riunione e, se necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
Delle riunioni dell’Assemblea Generale viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che viene sottoscritto da chi ha presieduto la riunione, da chi ha svolto in essa le funzioni di Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.
Le assemblee ORDINARIE sono valide, in prima convocazione, quando intervenga la metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La seconda convocazione potrà essere indetta il giorno successivo a quello di prima convocazione. = Le assemblee STRAORDINARIE sono valide, in prima convocazione, quando intervengano almeno 3/4 degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. La seconda convocazione potrà essere indetta il giorno successivo a quello di prima convocazione.
Per le modifiche dell’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, secondo le modalità stabilite dal Decreto Legislativo 03 Luglio 2017 n o 1 17 e successive modifiche, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
Le assemblee ordinarie e straordinarie possono essere convocate anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Firenze.
B) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 9 membri elettivi, nominati tra gli associati, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo stabilisce le linee programmatiche delle attività dell’Associazione, sentito il parere del Consiglio Scientifico, ogni volta che ne ravvisi la necessità, convoca l’Assemblea ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento dell’Associazione, esclusi quelli che lo statuto attribuisce all’Assemblea. Il primo Consiglio Direttivo è formato dai firmatari dell’atto costitutivo. Successivamente i membri verranno eletti dall’Assemblea Generale. In caso di dimissioni o decesso di un membro elettivo del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede alla sua sostituzione attingendo alla lista dei non eletti partendo dal primo o in mancanza convocando l’assemblea per l’elezione del membro mancante. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno:
a) il Presidente;
b) il Vice-Presidente;
c) il Tesoriere.
II Consiglio Direttivo potrà, inoltre, eleggere tra gli associati un Presidente Onorario allo scopo di realizzare una qualificata rappresentanza. Questi avrà diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.
Il Consiglio è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due consiglieri. La convocazione verrà fatta con invito personale, mediante lettera raccomandata, A.R. o a mezzo di qualsiasi mezzo di qualsiasi strumento equivalente, avente valore legale, almeno 8 giorni prima dell’adunanza; l’invito deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche in teleconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il modo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri, In particolare è necessario che:
– sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo, svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
– vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
II Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere convocate anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Firenze. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e la maggioranza dei voti presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per predisporre e deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo dell’esercizio successivo, nonché della relativa relazione, da presentare all’assemblea generale. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ovvero nei casi di sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal più anziano di età tra i membri presenti. La mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, per almeno tre volte consecutive, ritenuta non giustificata dal Consiglio stesso a maggioranza dei presenti, determina automaticamente la decadenza da membro del Consiglio Direttivo. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che viene sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da chi ha svolto le funzioni di Segretario. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni salvo quelle disposte dalla legge e dallo Statuto. Esso procede pure alla destinazione dei mezzi di cui l’Associazione dispone, nei limiti degli scopi istituzionali.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
a), b) IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE
Il Presidente e in sua assenza il Vice-Presidente:
c) IL TESORIERE
Il Tesoriere deve tenere i libri contabili, dare pratica attuazione agli adempimenti derivanti dalle leggi fiscali e provvedere ai pagamenti, cura i rapporti con Istituti di Credito, opera su conti correnti intestati all’Associazione, con facoltà di aprire e/o chiudere conti correnti, con facoltà di emettere assegni e utilizzare carte di credito.
C) CONSIGLIO SCIENTIFICO
Del Consiglio Scientifico fanno parte di diritto il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere. Il Consiglio Scientifico è composto dal Presidente e da un numero variabile di membri, scelti per le loro specifiche competenze. Esso ha funzione d’organo consultivo del Consiglio Direttivo su temi particolari dallo stesso affidati al suo esame. Viene invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo per la discussione di problemi scientifici che investono la vita e l’attività dell’Associazione.
D) ORGANO Dl CONTROLLO/REVISORE LEGALE DEI CONTI
L’Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Se l’Orqano di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
L’incarico di Revisore legale dei conti è incompatibile con la carica di consigliere e con la qualifica di associato. Il Revisore legale o la Società di revisione legale composta da 3 membri, vengono nominati dall’assemblea generale, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili, hanno il compito di esaminare periodicamente o comunque in ogni momento possa agli stessi apparire opportuno, la contabilità dell’Associazione.
Essi dovranno redigere una relazione dei bilanci annuali e potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà Associativa, nonché potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. = II Revisore legale o i componenti della Società di revisione legale hanno facoltà di presenziare alle sedute del Consiglio Direttivo.
È dovere del Presidente del Consiglio Direttivo convocare la prima riunione della Società di revisione legale entro il termine di trenta giorni dalla nomina stessa.
E) COLLEGIO DEI PROBIVIRI
II Collegio dei Probiviri, se nominato, è composto da 3 membri nominati dall’Assemblea Generale e dura in carica 3 anni. II Collegio dei Probiviri vigila sulla corretta osservanza da parte di tutti gli associati delle norme statutarie ed in particolare interviene in caso di controversie inerenti la vita dell’Associazione e/o i rapporti tra gli associati formulando un giudizio che vincola le parti; il Collegio dei Probiviri redige il verbale delle proprie riunioni che annota su un apposito registro. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell’Associazione. I membri del Collegio dei Probiviri restano in carica sino all’insediamento del successivo Collegio e sono rieleggibili consecutivamente. La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra negli Organi sociali dell’Associazione.
A) Volontari
I volontari sono persone che per la loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 03 Luglio 2017 n o 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
B) Lavoratori
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi del lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere maggiore al 50% del numero dei volontari.
L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
– libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Orqano di amministrazione;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente dell’Associazione. =
Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l’Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l’Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
Tutte le eventuali controversie tra iscritti e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, in tutti i casi non vietati dalla legge e nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio dei probiviri, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze. Risultato vano il preliminare tentativo di riconciliazione saranno sottoposte alla competenza di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Firenze. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall’obbligo del deposito del lodo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003 e successive modificazioni. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
Per quanto non previsto dal presente statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
Firmato:Marco Mitola, Ernesto Cudia